Legge federale
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Art. 2 Casse malati
1 Le casse malati sono persone giuridiche di diritto privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano l’assicurazione sociale malattie conformemente alla LAMal5. 2 Le casse malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi della LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami d’assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2 aprile 19086 sul contratto d’assicurazione. 3 Le casse malati possono inoltre esercitare l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti dall’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 19817 sull’assicurazione contro gli infortuni. |
