Legge federale
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Art. 21 Pubblicazione del sistema retributivo e delle retribuzioni degli organi dirigenti
1 Gli assicuratori espongono nella relazione sulla gestione il loro sistema retributivo. 2 Pubblicano nella relazione sulla gestione:
3 Gli assicuratori specificano nella relazione sulla gestione i motivi per cui le retribuzioni sono state modificate rispetto all’esercizio precedente. 4 Sono considerate retribuzioni in particolare:
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