Legge federale
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Art. 22 Gestione dei rischi
1 Gli assicuratori devono essere organizzati in modo tale da essere in grado in particolare di individuare, limitare e controllare tutti i rischi essenziali. 2 Il Consiglio federale emana prescrizioni sull’obiettivo, sul contenuto e sulla documentazione della gestione dei rischi nonché sul controllo dei rischi da parte degli assicuratori. |
