Legge federale
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Art. 36 Scambio di informazioni e assistenza amministrativa
1 In deroga all’articolo 33 LPGA30, l’autorità di vigilanza è autorizzata, nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie, a trasmettere ad altre autorità di vigilanza svizzere e ai Cantoni le informazioni e i documenti non accessibili al pubblico di cui necessitano per adempiere i loro compiti. 2 Fatte salve le disposizioni di leggi speciali, le autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione e dei Cantoni hanno l’obbligo di collaborare agli accertamenti dell’autorità di vigilanza e, su richiesta scritta e motivata, di comunicarle i dati necessari. All’autorità di vigilanza non possono essere addebitati costi per l’assistenza amministrativa. |