Legge federale
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Art. 38 Provvedimenti conservativi
1 L’autorità di vigilanza adotta i provvedimenti conservativi che ritiene necessari per tutelare gli interessi degli assicurati se un assicuratore non rispetta le disposizioni della presente legge e della LAMal32, non si conforma agli ordini dell’autorità di vigilanza o gli interessi degli assicurati paiono altrimenti messi in pericolo. 2 Essa può in particolare:
3 Se la situazione finanziaria di un assicuratore è a rischio e gli organi statutari non prendono provvedimenti adeguati, l’autorità di vigilanza può prendere i provvedimenti di cui al capoverso 2 lettere g e h, in modo da garantire il rispetto delle disposizioni legali per i due anni successivi. |
