Legge federale
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Art. 39 Persona incaricata dall’autorità di vigilanza
1 L’autorità di vigilanza può incaricare uno specialista indipendente di attuare i provvedimenti di vigilanza di cui all’articolo 38 che ha ordinato nei confronti di un’impresa sottoposta a vigilanza. 2 L’autorità di vigilanza definisce i compiti della persona incaricata. Stabilisce in quale misura la persona incaricata può agire al posto degli organi dell’impresa sottoposta a vigilanza. 3 L’articolo 35 si applica per analogia ai poteri di informazione della persona incaricata e all’obbligo di informare dell’impresa sottoposta a vigilanza. 4 I costi per la persona incaricata sono a carico dell’impresa sottoposta a vigilanza. Su richiesta dell’autorità di vigilanza, l’impresa sottoposta a vigilanza versa un anticipo dei costi. In casi eccezionali l’autorità di vigilanza può condonare tali costi del tutto o in parte. |
