Legge federale
|
|
Art. 4 Autorizzazione
1 L’autorità di vigilanza autorizza gli assicuratori ai sensi degli articoli 2 e 3(assicuratori) che adempiono i requisiti della presente legge e tutelano gli interessi degli assicurati a esercitare l’assicurazione sociale malattie. 2 Pubblica un elenco degli assicuratori autorizzati. |
