Legge federale
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Art. 40 Procedura in caso di trasferimento dell’effettivo degli assicurati
1 In vista del trasferimento dell’effettivo degli assicurati l’autorità di vigilanza è esonerata dall’obbligo di mantenere il segreto nei confronti degli assicuratori e delle federazioni di assicuratori interessati. 2 L’autorità di vigilanza può trasferire a un altro assicuratore la totalità o una parte dell’effettivo degli assicurati, unitamente al patrimonio vincolato dell’assicurazione sociale malattie, alle riserve nonché ai diritti e agli obblighi ad essi connessi, sempreché l’assicuratore vi dia il proprio consenso. Definisce le condizioni del trasferimento con una decisione. |
