Legge federale
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Art. 43
1 L’autorità di vigilanza ritira a un assicuratore l’autorizzazione di esercitare l’assicurazione sociale malattie o a un riassicuratore l’autorizzazione di esercitare la riassicurazione dell’assicurazione sociale malattie se questi ne fa richiesta o non adempie più le condizioni legali. 2 Se l’autorizzazione è ritirata integralmente e il patrimonio e l’effettivo degli assicurati non sono trasferiti per contratto a un altro assicuratore, l’eventuale saldo attivo dell’assicuratore è accreditato al fondo per i casi d’insolvenza dell’istituzione comune. 3 Se l’autorità di vigilanza ritira a un assicuratore l’autorizzazione di esercitare l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie solo per parti del suo raggio di attività territoriale, l’assicuratore deve cedere una parte delle sue riserve. Questo importo è ripartito tra gli assicuratori che riprendono gli assicurati toccati dalla limitazione del raggio di attività territoriale. L’autorità di vigilanza può stabilire l’importo e affidarne la ripartizione all’istituzione comune. 4 Se un assicuratore o un riassicuratore cessa l’attività assicurativa, l’autorità di vigilanza dispone la revoca della vigilanza con una decisione. 5 L’autorità di vigilanza comunica la sua decisione all’ufficio del registro di commercio e la pubblica a spese dell’impresa. |
