Ordinanza del DFI
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Art. 56 Trattamento delle salme contenenti sorgenti radioattive non sigillate
1 Se un paziente muore nel corso di un trattamento terapeutico con sorgenti radioattive, il medico responsabile dell’esecuzione della terapia provvede affinché sia seguita la procedura secondo l’allegato 4, nel rispetto della personalità del defunto e dei principi di pietà. Il medico comunica le disposizioni prese e le indicazioni di rilievo al perito. Quest’ultimo le comunica all’UFSP. 2 È ammesso il trasporto della salma con i consueti veicoli e senza l’adozione di misure speciali, purché le attività indicate al capoverso 3 per l’inumazione non siano superate. 3 La cremazione o l’inumazione di una salma è ammessa se l’attività non supera i valori seguenti:
4 Se i criteri di cui al capoverso 3 non sono soddisfatti, l’attività deve essere ridotta almeno ai suddetti valori mediante asportazione degli organi critici o stoccaggio per il decadimento radioattivo della salma. |