Ordinanza
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Art. 11 Disposizioni transitorie sul rilascio di supplementi ai diplomi relativi ai titoli della formazione professionale superiore conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza
1 Chiunque abbia conseguito un titolo della formazione professionale superiore prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza può chiedere alla SEFRI il rilascio del corrispondente supplemento al diploma. 2 Per il rilascio del supplemento al diploma è necessario che il detentore del titolo della formazione professionale superiore sia autorizzato ad avvalersi del relativo titolo protetto e che:
3 La SEFRI decide in merito al rilascio dei supplementi ai diplomi. |