Ordinanza
|
Art. 12 Disposizione transitoria sul rilascio di supplementi ai diplomi relativi ai titoli federali o ai titoli riconosciuti a livello federale per responsabili della formazione professionale conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza
1 Chiunque abbia conseguito un titolo federale o un titolo riconosciuto a livello federale di responsabile della formazione professionale prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza può chiedere alla SEFRI il rilascio del supplemento al diploma corrispondente. 2 Per il rilascio del supplemento al diploma è necessario che il richiedente possieda un titolo federale o un titolo riconosciuto a livello federale e che:
3 La SEFRI decide in merito al rilascio del supplemento al diploma. |