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Art. 10 Misure dei Cantoni in caso di superamento dei valori di risanamento
(art. 34 cpv. 3 LPAmb) 1 Se in una determinata regione i valori di risanamento sono superati, il Cantone vieta le utilizzazioni interessate. 2 Nelle regioni destinate dalla pianificazione del territorio all’utilizzazione orticola, agricola o forestale il Cantone ordina misure atte a ridurre il grado di deterioramento del suolo al di sotto dei valori di risanamento in modo da rendere possibile la prevista utilizzazione conforme agli usi locali senza pericolo per l’uomo, gli animali o le piante. |