Ordinanza
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Art. 8 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni
1 Un’autorizzazione all’importazione, al transito o all’esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES9 è rilasciata soltanto se le condizioni di cui agli articoli III–VI CITES sono adempiute. Le autorità competenti sono designate negli articoli 40 capoverso 1 e 42. 2 Per gli esemplari di una specie animale di cui all’allegato I CITES allevati in cattività per scopi commerciali e per gli esemplari di una specie vegetale secondo l’allegato I CITES riprodotti artificialmente per scopi commerciali valgono le condizioni di cui all’articolo IV CITES in virtù dellʼarticolo VII paragrafo 4 CITES. 3 Nel caso delle specie di fauna di cui all’allegato I CITES, la cui conservazione dipende essenzialmente dalla detenzione in cattività degli animali, le condizioni secondo l’articolo III CITES vanno adempiute anche se gli animali sono allevati in cattività. Il DFI stabilisce in un’ordinanza l’elenco delle specie di fauna interessate. 4 Nel caso delle specie di cui agli allegati I–III CITES, gravemente minacciate o frequentemente oggetto di commercio illegale, l’USAV può chiedere documenti e informazioni supplementari che attestino la legalità della circolazione degli esemplari. 9 RS 0.453 |