Ordinanza
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Art. 18 Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione di esemplari protetti e soggetti alla LCP
1 Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione di animali indigeni di specie protette ai sensi della LCP, nonché di parti o prodotti dei medesimi (art. 9 cpv. 1 lett. a LCP) sono rilasciate dietro presentazione di un certificato dell’autorità del Paese d’origine preposta alla caccia e alla protezione della natura attestante l’acquisto legale. 2 Per l’importazione di animali vivi destinati alla detenzione e la cui detenzione è ammessa soltanto previa autorizzazione secondo l’articolo 7 capoverso 3 LPAn19 o l’articolo 10 LCP, oltre ad adempiere il capoverso 1 è richiesta una siffatta autorizzazione alla detenzione. 3 Per l’importazione di animali vivi destinati alla messa in libertà, oltre ad adempiere il capoverso 1 è richiesta la conferma da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dell’adempimento delle condizioni per la messa in libertà secondo l’articolo 8 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 febbraio 198820 sulla caccia. |
