Ordinanza
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Art. 20 Autorizzazioni all’importazione di pesci e crostacei allogeni incluse le loro uova
L’importazione di pesci e crostacei, incluse le loro uova, considerati d’altri Paesi secondo l’articolo 6 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 novembre 199321 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) e che non sono esentati dall’autorizzazione secondo l’articolo 8 capoverso 1 OLFP èautorizzata se l’UFAM conferma che sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 6 capoverso 2 LCP. 21 RS 923.01 |
