Ordinanza
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Art. 32 Controllo delle partite in esportazione
1 L’UDSC controlla la documentazione relativa alle partite in esportazione. Certifica lʼesportazione se ritenuta regolare. 2 All’atto dell’esportazione da un’enclave doganale svizzera il controllo documentale è effettuato dall’ufficio designato dall’USAV. 3 Gli organi di controllo possono effettuare un controllo d’identità e un controllo fisico. |
