Ordinanza
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Art. 1 Campo d’applicazione
1 La presente ordinanza si applica:
2 Gli ibridi fino alla quarta generazione (F4) di animali di cui agli allegati I–III della Convenzione del 3 marzo 19734 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sono considerati animali delle specie di cui agli allegati I–III CITES. |