Ordinanza
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Art. 22a Souvenir 29
1 Per l’importazione di souvenir non sono necessarie autorizzazioni secondo l’articolo 7 LF-CITES, autorizzazioni e certificati secondo l’articolo 3 né la dichiarazione secondo l’articolo 5 se essi:
2 Per souvenir si intendono esemplari morti di specie protette che la persona che li importa:
3 Dietro raccomandazione della Conferenza delle Parti, il DFI stabilisce in virtù dell’articolo XI CITES quali esemplari di quali specie sono da considerare souvenir e ne determina le quantità massime. 4 È fatto salvo l’obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane. 29 Introdotto dal n. I dell’O del 26 gen.2022, in vigore dal 1° mar. 2022 (RU 2022 129). |