Ordinanza dell’UFSPO
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Art. 16 Riconoscimento quale monitore di sport scolastico 18
1 Il riconoscimento quale monitore di sport scolastico autorizza a svolgere attività nelle discipline sportive del gruppo A di cui all’allegato 1 OPPSpo come pure nelle discipline sportive sport natatori e triathlon. 2 I monitori G+S di sport scolastico riconosciuti che intendono svolgere l’attività di monitore G+S al di fuori dei gruppi di utenti 4 e 5 in una disciplina sportiva A di cui all’allegato 1 OPPSpo o nella disciplina sportiva sport natatori o triathlon possono richiedere il riconoscimento quali monitori G+S nella relativa disciplina sportiva per il corrispondente gruppo di destinatari, a condizione che soddisfino i requisiti per la partecipazione ai rispettivi corsi monitori. 18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129). |