Ordinanza dell’UFSPO
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Art. 21 Capicampo e capicorso 23
1 Per lo svolgimento di un campo nella disciplina sportiva sport di campo/trekking almeno uno dei monitori impiegati deve disporre della formazione complementare come «capocampo». 2 Per lo svolgimento di escursioni nelle specialità alpinismo, sci escursionismo e arrampicata sportiva su roccia nella disciplina sportiva sport di montagna almeno uno dei monitori impiegati deve disporre della formazione complementare come «capocorso». 23 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129). |