Ordinanza dell’UFSPO
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Art. 29
1 Un’indennità ai sensi dell’articolo 1a capoverso 4 della legge del 25 settembre 195230 sulle indennità di perdita di guadagno è versata in caso di partecipazione ai corsi e ai moduli della formazione dei quadri G+S indicati di seguito:
2 Se un’offerta di formazione dei quadri G+S è parte integrante del ciclo formativo di un’istituzione di formazione cantonale, in deroga al capoverso 1 la partecipazione a tale offerta non dà diritto ad alcuna indennità. 3 Nessuna indennità per perdita di guadagno è corrisposta alle persone autorizzate a svolgere un’attività di quadro G+S in virtù dell’articolo 21 capoverso 2 OPPSpo. 30 RS 834.1 31 Abrogata dal n. I dell’O dell’UFSPO del 16 nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6595). |