Ordinanza dell’UFSPO
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Art. 6 Contributi in caso di interruzione prematura di un campo G+S 16
Se per l’insorgere di pericoli per la sicurezza o la salute dei partecipanti un campo deve essere interrotto prematuramente senza che sia stato possibile raggiungere la durata minima di cui all’articolo 14 OPPSpo o se per malattia o infortunio il numero minimo dei partecipanti non è rispettato, l’UFSPO stabilisce i contributi caso per caso ai sensi dell’articolo 22 OPSpo. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’UFSPO del 26 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4129). |