Art. 23
1 La Base logistica dell’esercito, unitamente all’Ufficio dell’uditore in capo, emana direttive sulla contabilità della giustizia militare. Essa tiene conto delle particolarità della giustizia militare. 2 La cancelleria competente tiene la contabilità. In caso di servizio attivo o di servizio d’appoggio, a ogni Regione Uditori, a ogni Regione Giudici istruttori e a ogni tribunale è assegnato un contabile. 3 La contabilità, i controlli e i giustificativi sono firmati:
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