Ordinanza del DEFR
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Art. 1 Proposte di programmi nazionali di ricerca
1 Le proposte di programmi nazionali di ricerca (PNR) devono essere presentate alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) sotto forma di schizzi. 2 Gli schizzi illustrano gli scopi principali della proposta tematica e la motivano, segnatamente in riferimento agli obiettivi del PNR. 3 La SEFRI pubblica su Internet4 gli altri requisiti al momento della messa a concorso delle proposte per la selezione.5 4 Informa periodicamente le cerchie interessate sulle selezioni in corso e su quelle future. Pubblica su Internet il termine per la presentazione di nuove proposte per la selezione in corso.6 5 Una nuova selezione sarà avviata soltanto una volta conclusa quella precedente. Una selezione è considerata conclusa quando il Consiglio federale ha preso una decisione in merito alla realizzazione di nuovi PNR. 4 www.sbfi.admin.ch 5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561). 6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561). |