Ordinanza del DEFR
|
Art. 12 Procedura d’esame e decisione
1 Le domande di sussidi devono essere presentate alla SEFRI entro il 30 giugno del terzo anno del periodo ERI in corso in modo da ricevere il finanziamento nel periodo ERI successivo. 2 Per la valutazione delle domande la SEFRI consulta il CSS. Quest’ultimo può contattare direttamente il richiedente ed effettuare sopralluoghi, prima di esprimere le sue raccomandazioni alla SEFRI.13 3 La SEFRI presenta una proposta al DEFR.14 4 Comunica ai richiedenti le decisioni del DEFR. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561). 14 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561). |