Ordinanza del DEFR
|
Art. 14 Rapporti 16
1 Le strutture di ricerca d’importanza nazionale presentano annualmente alla SEFRI un rapporto concernente attività, spese e finanziamenti; le prestazioni in natura devono essere quantificate in denaro. In aggiunta al loro rapporto, le strutture di ricerca presentano il rapporto di verifica del proprio organo di revisione. 2 Sulla base dei rapporti d’attività annuali e dei rapporti annuali degli organi di revisione la SEFRI controlla la partecipazione della Confederazione all’onere complessivo o al finanziamento di base della struttura di ricerca. 3 I centri di competenza per la tecnologia che nell’ambito della loro attività fondano proprie start-up o partecipano alla fondazione di proprie start-up presentano, in aggiunta al loro rapporto annuale, un elenco di dette start-up e attestano nel rapporto che le condizioni di cui all’articolo 23 O-LPRI sono adempiute. Il rapporto dell’organo di revisione contiene il risultato della valutazione di questi dati. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561). |