Ordinanza del DEFR
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Art. 15
1 La SEFRI è autorizzata, nell’ambito della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, a concludere trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199717 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni di diritto speciale. 2 La SEFRI è autorizzata, nell’ambito delle competenze secondo il capoverso 1, a concludere dichiarazioni d’intenti per la promozione della cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione, segnatamente nell’ambito della cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST). 17 RS 172.010 |