Ordinanza del DEFR
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Art. 6 Verifica dell’efficacia
1 La verifica dell’efficacia dei PNR serve ad appurare, dal punto di vista della Confederazione in quanto committente, se sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati e assolti i compiti stabiliti, come è stata impostata l’armonizzazione con altre misure di promozione simili e in quale forma i risultati della ricerca sono applicati rispetto alle esigenze della società e della politica. 2 La SEFRI decide caso per caso i programmi da valutare e gli aspetti da considerare nella valutazione. 3 Può conferire mandati d’esame al Consiglio svizzero della scienza (CSS)11. 11 La designazione del consiglio è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), in vigore dal 1° gen. 2018. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. |