Ordinanza del DEFR
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Art. 9 Procedura per gli schizzi
1 I potenziali responsabili di un PRN devono presentare al FNS gli schizzi di PRN conformemente ai requisiti stabiliti nel bando di concorso. 2 Il FNS informa la SEFRI degli schizzi presentati entro i termini. 3 Effettua la valutazione scientifica e strutturale in base ai criteri stabiliti nell’articolo 8 e secondo le procedure previste dal rispettivo bando di concorso. 4 ...12 5 Comunica l’esito della valutazione ai potenziali responsabili di un PRN. 12 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, con effetto dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561). |