Ordinanza del DEFR
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Art. 13 Modalità di finanziamento
1 Il sussidio federale è concesso al massimo per la durata di un periodo ERI. 2 Per il rinnovo del sussidio si applica l’articolo 12 capoverso 1. 3 La SEFRI verifica ogni anno sulla base dei rapporti di cui all’articolo 14 l’adempimento delle condizioni per i sussidi federali concessi.30 4 Se nell’ultimo anno del periodo ERI la SEFRI constata che il sussidio federale supera il 50 per cento dell’onere complessivo o del finanziamento di base, dispone la riduzione del sussidio. La riduzione è effettuata con il versamento dell’ultima rata. 5 Qualora vengano meno condizioni importanti per il diritto ai sussidi il DEFR può, su proposta della SEFRI, sospendere o interrompere il finanziamento durante il periodo ERI in corso. 30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 19 giu. 2018, in vigore dal 1° ago. 2018 (RU 2018 2561). |