Ordinanza del DEFR
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Art. 16 Comitato direttivo nazionale 35
La SEFRI stabilisce i rappresentanti all’interno del comitato direttivo nazionale. Il comitato si riunisce a livello operativo almeno una volta all’anno, un’ulteriore riunione a livello strategico ha luogo almeno una volta per ogni periodo ERI. Il rappresentante della SEFRI assume la presidenza. 35 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700). |