Ordinanza del DEFR
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Art. 3 Studio di fattibilità del FNS 9
1 Il Fondo nazionale svizzero (FNS) verifica la fattibilità delle proposte di programma, segnatamente:
2 ...11 3 Se dalla verifica della fattibilità emerge che una proposta di programma non è idonea a uno studio scientifico nel quadro di un PNR, il FNS presenta alla SEFRI un breve rapporto in cui illustra la situazione. 4 In base al rapporto la SEFRI decide se la proposta di programma deve essere respinta o presentata in una forma diversa. 9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR dell’11 ott. 2016, in vigore dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567). 10 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DEFR del 7 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022700). 11 Abrogato dal n. I dell’O del DEFR dell’11 ott. 2016, con effetto dal 1° nov. 2016 (RU 2016 3567). |