Art. 45 Scopo dei sussidi
1 I sussidi permettono ai servizi svizzeri interessati, nell’ambito di un’istituzione o un’organizzazione, di:
2 Sono fatti salvi i trattati internazionali e le disposizioni di diritto speciale, in particolare quelle relative alla partecipazione ai programmi quadro di ricerca dell’Unione europea. |