1 Gli organi di promozione decidono caso per caso se vogliono vincolare la concessione di aiuti finanziari della Confederazione a condizioni sull’impiego dei risultati della ricerca ai sensi dell’articolo 27 capoversi 1 e 2 LPRI.
2 In caso di decisione conforme al capoverso 1, valgono le seguenti condizioni:
- a.
- i ricercatori che svolgendo le loro attività finanziate con aiuti federali ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale devono informare il centro di ricerca universitario per il quale lavorano;
- b.
- i ricercatori e i centri di ricerca universitari per i quali lavorano si impegnano a non compromettere la tutela della proprietà intellettuale sui risultati della ricerca attraverso pubblicazioni anticipate o in altro modo;
- c.
- se il centro di ricerca universitario sfrutta i diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca, versa ai ricercatori un’equa indennità secondo i principi dell’articolo 332 capoverso 4 del Codice delle obbligazioni35. Sono fatte salve le disposizioni speciali;
- d.
- se il centro di ricerca universitario non adotta misure per promuovere la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale sui risultati della ricerca entro un periodo di tempo da concordare dopo l’annuncio da parte dei ricercatori, questi ultimi possono chiedere il ritrasferimento di tali diritti;
- e.
- se nell'esercizio di un’attività finanziata dalla Confederazione e da terzi presso un centro di ricerca universitario si ottengono risultati rilevanti in materia di diritti di proprietà intellettuale, il centro di ricerca universitario partecipa alle entrate derivanti dalla valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale almeno in misura proporzionale alla partecipazione della Confederazione ai costi complessivi del progetto di ricerca in questione. È fatto salvo l’articolo 41.
3 Se il centro di ricerca universitario o il centro di ricerca extrauniversitario a scopo non lucrativo per il quale i ricercatori lavorano non adempie agli obblighi di valorizzazione dei risultati della ricerca cui è subordinata la concessione di aiuti federali, gli organi di promozione possono ridurre i sussidi approvati o chiedere la restituzione di quelli già versati.