|
Art. 41a
1 A scopo di controllo ed esecuzione, le istituzioni di promozione della ricerca possono, mediante procedura di richiamo, rendere accessibili alle istituzioni che impiegano ricercatori dati provenienti dalle domande di sussidio e dalle decisioni di promozione. 2 L’istituzione che impiega i ricercatori ha accesso esclusivamente ai dati riguardanti i progetti di ricerca che i ricercatori realizzano o intendono realizzare presso di essa. Utilizza i dati per:
3 La procedura di richiamo non rende accessibili dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità ai sensi dell’articolo 3 lettere c e d della legge federale del 19 giugno 199237 sulla protezione dei dati. |
