Art. 39
1 L’Amministrazione federale giustifica separatamente nelle sue decisioni i sussidi overhead per provvedimenti secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettere c e d LPRI.34 2 Per il calcolo dei sussidi overhead vale al massimo l’aliquota massima di sussidio stabilita dal Parlamento per i sussidi overhead del FNS. 3 Il versamento dei sussidi overhead avviene nell’ambito del versamento dei sussidi per i costi diretti di ricerca. 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022699). |