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Ordinanza concernente la legge sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (O-LPSU)
del 23 novembre 2016 (Stato 1° aprile 2020)
Art. 12Tipi di sussidi
(art. 53 LPSU)
1 I sussidi di base per gli altri istituti accademici sono calcolati in linea di principio secondo le regole valide per le scuole universitarie.
2 In casi eccezionali i sussidi possono essere versati sotto forma di sussidi fissi, in particolare se il sussidio federale calcolato secondo le regole valide per le scuole universitarie non riesce a garantire l’adempimento delle prestazioni pubbliche di formazione e di ricerca riconosciute dalla Confederazione.
3 Nel quadro della decisione sul diritto ai sussidi il Consiglio federale stabilisce il tipo di sussidio.