Ordinanza
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Art. 7 Ripartizione degli importi globali annui
(art. 51 LPSU) 1 I sussidi fissi a istituti accademici di cui all’articolo 53 LPSU e i sussidi di coesione di cui all’articolo 74 LPSU vengono dedotti dagli importi globali annui destinati alle università cantonali e alle scuole universitarie professionali. 2 Il resto dell’importo globale destinato alle università è ripartito come segue:
3 Il resto dell’importo globale destinato alle scuole universitarie professionali è ripartito come segue:
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