Ordinanza
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Art. 26 Emolumenti
1 Per i controlli e le misure sono riscossi emolumenti. Gli emolumenti sono calcolati in base al tempo impiegato. La tariffa oraria ammonta a 90–200 franchi a seconda delle conoscenze specifiche richieste e del livello di funzione del personale incaricato. 2 Per i controlli che non danno adito a contestazioni non sono riscossi emolumenti. 3 Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20046 sugli emolumenti. |