Ordinanza
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Art. 27 Controlli degli organi di esecuzione e obblighi di collaborazione
1 L’UFSP e gli organi cantonali di esecuzione possono eseguire in ogni momento e senza preavviso controlli e misurazioni nei locali delle manifestazioni e nei locali commerciali e raccogliere nel contempo ulteriori mezzi di prova. 2 All’UFSP e agli organi cantonali di esecuzione devono essere fornite gratuitamente tutte le informazioni necessarie, messi a disposizione tutti i documenti necessari e garantito l’accesso ai locali e ai luoghi delle manifestazioni. 3 In occasione di controlli sul posto di manifestazioni che prevedono l’impiego di radiazione laser, le disposizioni dell’UFSP devono essere attuate immediatamente. |