Ordinanza
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Art. 9 Requisiti delle formazioni e degli esami
1 Le formazioni e gli esami devono attuare il piano di formazione e i contenuti degli esami. 2 Il DFI allestisce, mediante ordinanza, un elenco degli attestati di competenza che adempiono i requisiti secondo l’allegato 2 numero 3. 3 L’UFSP riconosce l’equivalenza di un altro titolo di formazione, se le conoscenze e le capacità acquisite corrispondono a tali requisiti. |