Ordinanza del DFAE
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Art. 1 Campo di applicazione
(art. 1 OPers) 1 Il presente regolamento si applica, fatti salvi altri disciplinamenti nelle singole disposizioni, al personale del DFAE soggetto all’obbligo di trasferimento. 2 Si applica per analogia all’altro personale del DFAE impiegato all’estero e al personale degli altri Dipartimenti impiegato all’estero, per quanto sia previsto nel contratto di lavoro o in un accordo concluso tra il DFAE e l’ufficio competente. |