Ordinanza del DFAE
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Art. 100
1 Le spese di locazione e le spese accessorie di locazione legate al soggiorno all’estero che corrispondono alla funzione e alla situazione famigliare degli impiegati sono assunte con la partecipazione degli impiegati stessi. La DR stabilisce d’intesa con il DFF la quota della partecipazione alle spese che gli impiegati devono prestare. Tale quota dipende dalla grandezza dell’economia domestica, dall’importo dello stipendio e dalle spese di locazione medie di un’economia domestica equiparabile nella città di Berna.145 2 Il capo della rappresentanza all’estero stabilisce nel singolo caso per gli impiegati a lui subordinati fino a quale importo massimo la Confederazione partecipa alle spese di locazione e alle spese accessorie di locazione. A tal fine si orienta al riguardo alle condizioni usuali del luogo.146 3 ...147 4 ...148 145 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703). 146 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 20134569). 147 Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 3 mag. 2018, con effetto dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867). 148 Abrogato dal n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, con effetto dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703). |