Ordinanza del DFAE
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Art. 101 Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati all’estero 150
(art. 82 cpv. 3 lett. a OPers) 1 Agli impiegati sono rimborsate le spese per la tutela degli interessi effettuate con l’autorizzazione del capo della rappresentanza all’estero. 2 Lo scopo, la qualità, l’entità e il tipo di compiti per la tutela degli interessi svolti dall’impiegato e dalla persona di accompagnamento sono concordati nel quadro del ciclo MbO annuale tra il capo della rappresentanza all’estero e l’impiegato.151 150 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 19 nov. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 4897). 151 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867). |