Ordinanza del DFAE
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Art. 102 Rimborso per la tutela degli interessi agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra 152
(art. 82 cpv. 3 lett. a e c OPers) 1 Agli impiegati presso missioni multilaterali a Ginevra che devono assumere compiti di tutela degli interessi sono rimborsate le relative spese. 2 I capi delle missioni stabiliscono a quali impiegati sono affidati compiti di tutela degli interessi. 3 Stabiliscono l’entità del rimborso delle spese per la tutela degli interessi in base alla funzione e ai compiti di tutela degli interessi assunti dagli impiegati e agli obblighi di rappresentanza delle persone di accompagnamento. 152 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 15 set. 2009, in vigore dal 1° ott. 2009 (RU 2009 4705). |