Ordinanza del DFAE
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Art. 106 Entità degli importi forfettari 157
(art. 82 cpv. 3 lett. c OPers) 1 L’entità degli importi forfettari per gli impiegati e del supplemento per le persone di accompagnamento (art. 121) è definita nell’allegato 4 parte 2 e si basa sulla categoria in cui è classificato il luogo d’impiego (cat. I–IV) e sulla classe di funzione dell’impiegato. 2 La classe di funzione si basa sui compiti di tutela degli interessi svolti e sulla categoria della rappresentanza all’estero (D, G, K, I) secondo l’allegato 4 parte 1. Si applica quanto segue:
3 I capimissione e i capiposto assegnano agli impiegati incaricati della tutela degli interessi una delle classi di funzione 2–6 secondo l’allegato 4 parte 2. 4 Alla DR spettano in questo ambito i compiti seguenti:
157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 3 mag. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 1867). 158 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 30 ott. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4745). |