Ordinanza del DFAE
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Art. 11 Concertazione degli obiettivi e valutazione delle prestazioni 28
(art. 15 OPers) 1 I capimissione convengono i loro obiettivi con il capo della divisione competente in seno alla Direzione politica. 2 La Direzione politica dirige in collaborazione con la DSC il processo di definizione degli obiettivi (concertazione degli obiettivi) del capomissione di una rappresentanza integrata. I capi delle divisioni geografiche competenti in seno alla Direzione politica e la DSC sottoscrivono insieme la concertazione degli obiettivi. 3 La concertazione può essere svolta per corrispondenza. 4 Le valutazioni delle prestazioni per capimissione sono eseguite dalla rispettiva divisione competente in seno alla Direzione politica. 5 Nelle rappresentanze integrate la valutazione delle prestazioni del capomissione è eseguita congiuntamente dalla Direzione politica e dalla DSC ed è sottoscritta da entrambe le direzioni. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 16 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 20144453). |