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Ordinanza del DFAE concernente l’ordinanza sul personale federale (O-OPers–DFAE)
del 20 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 110Indicizzazione
(art. 83 OPers)
1 La differenza di prezzo tra i panieri nel luogo d’impiego e nella città di Berna è espressa con un indice comparativo nel quale il valore dell’indice della città di Berna corrisponde a 100 punti.
2 In caso di divergenze dal valore dell’indice della città di Berna, il potere d’acquisto deve essere compensato conformemente all’allegato 5.