Ordinanza del DFAE
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Art. 115 Restituzione
(art. 85 OPers) 1 I prestiti, eccettuato il deposito della pigione, devono essere restituiti a rate mensili ed entro quattro anni al massimo.167 2 In caso di vendita dell’oggetto per il quale il prestito era stato concesso il debito residuo diventa immediatamente esigibile. 3 In caso di risoluzione del contratto di locazione per il quale era stato concesso un prestito per il deposito della pigione, il debito diventa immediatamente esigibile dopo la restituzione del deposito compresi gli eventuali interessi.168 4 In caso di decesso la DR può, eccezionalmente, rinunciare alla restituzione del debito residuo e degli interessi maturati.169 167 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703). 168 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 28 set. 2005, in vigore dal 1° nov. 2005 (RU 2005 4703). 169 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFAE del 9 mar. 2014, in vigore dal 1° apr. 2014 (RU 2014 691). |